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INTESA
TRA
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
E
CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI
sugli uffici scolastici regionali
Nota 9 maggio 2001
Accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, le Regioni e
le province autonome, i comuni, le province e le comunità montane,
sul documento per l'esercizio in sede locale di compiti e funzioni in
materia di erogazione del servizio formativo di rispettiva competenza.
La riforma del Ministero della pubblica istruzione che giunge a compimento
con l'attuazione del Regolamento di organizzazione, adottato con il
D.P.R. 347 del 6 novembre 2000, in particolare con i provvedimenti di
articolazione degli Uffici scolastici regionali di competenza delle
SS LL, si inserisce in un più ampio processo normativo che, per
tappe successive, dalla legge 59 del 1997 al d.lgv. 112 del 1998, al
D.P.R. 275, al d. lgv. 300 del 1999, ha profondamente modificato gli
assetti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. Il processo innovativo
ha inciso anche, e non marginalmente, sull'assetto del sistema scolastico
attraverso l'attribuzione dell'autonomia, didattica, funzionale e amministrativa
alle singole istituzioni, che si configurano come la componente centrale
del sistema, ed attraverso il trasferimento di sostanziali competenze
a regioni ed autonomie locali che, nel processo generale di decentramento,
acquisiscono anche nella scuola titolarità di materie di rilievo
determinante e ruolo di livello paritario.
Si determina, in buona sostanza, nella dimensione regionale un sistema
formativo complesso i cui molteplici attori - Istituti scolastici autonomi,
Regioni, Comuni, Province, Uffici scolastici regionali del Ministero
della pubblica istruzione - operano ciascuno in un proprio ambito di
competenze esclusive che hanno tuttavia significativi punti di interazione
reciproca cui si deve, di necessità, corrispondere con momenti
di raccordo e di reciproca integrazione.
E' evidente che il Ministero della pubblica istruzione, nel ridefinire
la propria organizzazione in funzione e nel contesto di un disegno normativo
che ha redistribuito funzioni e compiti trasferendoli dall'amministrazione
diretta dello Stato alle Regioni ed alle Autonomie locali non può
e non deve sottrarsi ad una verifica con le stesse Regioni ed Autonomie
sulla coerenza e congruità del modello organizzativo territoriale
rispetto al nuovo sistema formativo e sugli strumenti che meglio garantiscano
l'integrazione funzionale tra i diversi attori istituzionali.
Il confronto condotto in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni,
Autonomie locali si è concluso con la condivisione del documento
di "Linee guida per i provvedimenti di articolazione degli Uffici
scolastici regionali", oggetto di apposito accordo sancito nella
seduta del 19 aprile 2001, comuni per la generalità degli uffici,
da adeguare con la dovuta flessibilità alle singole situazioni
regionali.
E' stato infine sancito nella stessa seduta del 19 aprile 2001 un accordo
tra il Ministro della pubblica istruzione, le Regioni e le province
autonome, i comuni, le province e le comunità montane sul "documento
per l'esercizio in sede locale di compiti e funzioni in materia di erogazione
del servizio formativo di rispettiva competenza".
L'accordo si basa sulla constatazione che la dimensione regionale cui
fa riferimento l'organo collegiale costituito per il "coordinato
esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione" non
esaurisce i diversi livelli di coordinamento territoriale necessari
a realizzare una armonica e complementare attività di tutti gli
attori del sistema formativo. Si è pertanto convenuto sulla necessità
di una "rete capillare di intese che raccordi l'attività
didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche autonome con
quella dei Comuni e delle Province nelle materie di rispettiva competenza".
Si è, in conseguenza, definito un protocollo che, nella condivisione
dei principi che hanno rideterminato la configurazione del sistema scolastico,
si pone l'obiettivo di realizzare una efficace interazione fra tutti
i diversi livelli istituzionali coinvolti, da perseguire sulla base
della collaborazione e dell'integrazione. Lo stesso protocollo individua
nella forma di accordi e convenzioni tra Uffici scolastici regionali,
Regioni e rappresentanze degli Enti locali lo strumento attraverso cui
"raccordare l'esercizio delle rispettive competenze e definire
linee e metodologie per promuovere in sede locale la più efficace
interazione tra Comuni, Province e Istituzioni scolastiche autonome".
La metodologia delle intese sarà, in particolare, a base del
raccordo tra i Piani dell'Offerta Formativa elaborati dalle istituzioni
scolastiche e le determinazioni assunte dagli enti locali nelle materie
di propria competenza.
Con la presente nota si dà la debita diffusione al protocollo
di intesa, che si allega, secondo gli impegni assunti nell'accordo sancito
dalla Conferenza Unificata.
Gli uffici competenti cureranno la puntuale applicazione dell'accordo
medesimo, per quanto di diretta competenza, e provvederanno a darne
capillare diffusione alle istituzioni scolastiche sul territorio.
CONFERENZA UNIFICATA
(EX ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281)
ACCORDO 19 aprile 2001
(in GU 14 maggio 2001, n. 110)
Accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni e
le province autonome, i comuni, le province e le comunità montane,
sul documento per l'esercizio in sede locale di compiti e delle funzioni
in materia di erogazioni del servizio formativo di rispettiva competenza
LA CONFERENZA UNIFICATA
- Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e' unificata, per le materie e i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane,
con la Conferenza Stato-regioni;
- Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), dello stesso decreto, il quale
dispone che la conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra
governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine
di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attività di interesse comune;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo
1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
che attribuisce alle stesse la personalità giuridica nonchè
l'autonomia didattica, funzionale ed amministrativa;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 6 novembre
2000, recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione,che
ha riorganizzato i servizi dell'amministrazione scolastica centrale
e periferica e ha istituito gli uffici scolastici regionali per favorire
una più razionale distribuzione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali e realizzare una efficace interazione con le competenze
delle regioni;
- Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro della
pubblica istruzione con nota n. 379/Ris. del 12 marzo 2001, la quale
esprime una condivisione dei principi che hanno ispirato i provvedimenti
regolamentari e mira ad individuare un sistema di raccordo per realizzare
una efficace interazione tra i soggetti titolari di competenze esclusive:
istituti scolastici autonomi, enti locali, regioni, uffici scolastici
regionali;
Considerato che, ai fini dell'esame della proposta in oggetto, il 20
marzo 2001 si e' tenuta una riunione a livello tecnico alla quale hanno
preso parte i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione,
delle regioni e delle autonomie locali e che, in quella sede, le autonomie
regionali e locali hanno chiesto di istituire un sottogruppo di lavoro
per un ulteriore approfondimento istruttorio con i rappresentanti del
Ministero della pubblica istruzione;
Vista la nuova stesura del documento risultante dal lavoro congiunto
del Ministero della pubblica istruzione e delle autonomie regionali
e locali, consegnata dal rappresentante del Ministero della pubblica
istruzione nella riunione tecnica del 4 aprile 2001, sulla quale le
regioni e gli enti locali hanno espresso parere favorevole;
Acquisito l'assenso del governo, delle regioni e delle province autonome,
dei comuni, delle province e delle comunità montane;
Sancisce l'accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni
e le province autonome, i comuni, le province e le comunità montane,
sul documento per l'esercizio in sede locale di compiti e delle funzioni
in materia di erogazioni del servizio formativo di rispettiva competenza
che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.
Il Presidente Loiero
Il Segretario della Conferenza Stato-Regioni Carpani
Il Segretario della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali Magliozzi
ALLEGATO
Premesso che:
1. Nel corso dell'attuale legislatura si e' venuto configurando un quadro
di norme primarie e regolamentari che ha ridefinito l'assetto del sistema
formativo promuovendo l'innalzamento qualitativo del servizio e la differenziazione
dell'offerta formativa in relazione alle diversità dei contesti
territoriali nei quali la stessa si colloca;
2. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 275/2000, emesso sulla
base della delega conferita con la legge n. 59/1997, ha attribuito alle
istituzioni scolastiche la personalità giuridica e l'autonomia
didattica, finanziaria, amministrativa ed organizzativa al fine di introdurre
la flessibilità indispensabile a consentire l'erogazione di un'offerta
formativa rispettosa della differenziata domanda proveniente dai diversificati
ambiti territoriali di operatività;
3. Oltre alle competenze già previste dalla normativa vigente
il decreto legislativo n. 112/1998 ha delegato alle regioni le attribuzioni
in materia di istruzione elencate nell'art. 138 e ha trasferito agli
enti locali i compiti e le funzioni di cui all'art. 139;
4. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000, emesso sulla
base dei principi e criteri direttivi contenuti nel decreto legislativo
n.300/1999 ha riorganizzato i servizi dell'amministrazione scolastica
centrale e periferica ed, in particolare, ha superato la tradizionale
articolazione a livello provinciale istituendo gli Uffici scolastici
regionali per favorire una più razionale distribuzione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali e realizzare un'efficace interazione
con le competenze delle regioni;
5. Il ridisegno distributivo delle competenze fra gli organi dell'amministrazione
diretta dello Stato e le attribuzioni di compiti e funzioni alle regioni
e agli enti locali fa parte di un unico disegno riformatore dal quale
emerge un rinnovato sistema formativo nazionale i cui principali attori,
in ambito regionale sono:
- gli istituti scolastici autonomi;
- le regioni;
- i comuni e le province;
- gli uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione;
6. Si configura un sistema complesso nel quale ciascuno degli attori,
pur destinatario di una sfera di competenze esclusive agisce su aree
che hanno significativi punti di contatto funzionale che richiedono
l'individuazione di momenti di raccordo idonei a realizzare le necessarie
sinergie ed evitare sovrapposizioni, dispersioni e diseconomie;
7. L'ottimale perseguimento degli obiettivi da parte di tutti gli organi
della pubblica amministrazione che, nel loro insieme, costituiscono
un sistema allargato di erogazione del servizio formativo, può
essere garantito da un'efficace interazione tra i diversi attori basata
sulla collaborazione e sull'integrazione dei rispettivi ambiti di competenza;
8. E' necessario pertanto stabilire un percorso metodologico che faciliti
la declinazione degli obiettivi nazionali coniugandoli con quelli individuati
a livello regionale e locale per tutte quelle aree di attività
dei vari soggetti che presentano significativi punti di contatto.
9. L'art. 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999, di cui fa
anche menzione l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 347/2000, stabilisce che "Ai fini di un coordinato esercizio
delle funzioni pubbliche in materia di istruzione e' costituito presso
ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione
mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie
territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione
degli obiettivi programmati."
10. La dimensione regionale dell'organo collegiale non consente che
in esso possano trovare attuazione diretta e concreta i diversi livelli
del coordinamento territoriale necessari per realizzare una armonica
e complementare attività di tutti gli attori del sistema formativo.
E' pertanto necessario che si realizzi una rete capillare di intese
che raccordi l'attività didattica ed organizzativa delle istituzioni
scolastiche autonome con quella dei comuni e delle province nelle materie
di rispettiva competenza.
MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME
PROVINCE, COMUNI E COMUNITA'
Art.1
Il presente protocollo esprime una condivisione dei principi e delle
considerazioni formulate nelle premesse e costituisce il quadro di riferimento
generale al quale Regioni, Province, Comuni, Uffici Scolastici Regionali
del Ministero della pubblica istruzione e Istituzioni scolastiche autonome
ispirano la propria attività, in sede locale, nell'esercizio
dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza.
Art.2
Gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e le rappresentanze degli
Enti locali, tenuto conto delle convergenze conseguite in seno all'organo
collegiale previsto e disciplinato dall'art. 75 del decreto legislativo
n. 300/1999 e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 347/2000, potranno stipulare accordi e/o convenzioni quadro per raccordare
l'esercizio delle rispettive competenze.
Art.3
Gli accordi e/o le convenzioni di cui al precedente articolo potranno
definire linee e metodologie per promuovere in sede locale la più
efficace interazione tra Comuni, Province ed Istituzioni scolastiche
autonome;
Art.4
I piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche saranno
elaborati, in coerenza con le determinazioni assunte dagli enti locali
nelle materie di propria competenza, tenendo conto delle eventuali intese
e/o accordi conclusi a livello locale. Le istituzioni scolastiche, per
l'attuazione dei POF, ricorreranno alla metodologia delle intese.
Art.5
I partecipanti all'accordo si impegnano, ciascuno nei confronti dei
propri organi, a diffondere il presente protocollo di intesa con l'invito
ad intraprendere sul territorio ogni iniziativa ritenuta opportuna per
la sua attuazione, nel rispetto delle reciproche competenze e delle
linee metodologiche indicate nei precedenti articoli.
17 maggio 2001
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