|
PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA
E
L'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA EDUCATIVA
PER L'EMILIA ROMAGNA
E
L'ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
26 settembre 2003
Visti:
- il DPR 6 novembre 2000, n. 347 recante norme per l'organizzazione
del Ministero della Pubblica Istruzione, in particolare l'art. 6 che
istituisce l'Ufficio Scolastico Regionale, come autonomo centro di responsabilità
amministrativa, con il compito di vigilare sull'attuazione degli ordinamenti
scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa
e sull'osservanza degli standard programmati, anche mediante la ricognizione
delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio,
avvalendosi della collaborazione dell'IRRE;
- il D.P.R 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, in particolare il comma
8 dell'art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni
scolastiche di "stipulare convenzioni con Università statali
o private" che intendono dare il loro apporto alla realizzazione
di specifici obiettivi;
- il DPR 6 marzo 2001, n. 190 che, nel definire l'organizzazione degli
Istituti Regionali di Ricerca Educativa, prevede che gli istituti per
lo svolgimento dei loro compiti si coordinano con le Università,
le altre agenzie formative e gli istituti nazionali per la documentazione
e la valutazione;
- la legge 19 novembre 1990, n. 341 concernente la riforma degli ordinamenti
didattici universitari, che affida alle Università compiti di
formazione degli insegnanti e di preparazione professionale con riferimento
alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico
nelle diverse aree disciplinari, oltre alle attività di orientamento
per l'iscrizione all'università,
- il Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei e che prevede fra l'altro la possibilità
per le università di riconoscere come crediti formativi universitari,
secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali
certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- la legge del 28 marzo 2003, n.53 "Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale",
ed in particolare l'art. 5 che individua strutture didattiche di ateneo
o d'interateneo al fine di promuovere "centri di eccellenza per
la formazione permanente degli insegnanti" e curare "anche
la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni
di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative";.
- i Protocolli d'intesa fra il Ministero della Pubblica Istruzione e
la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), sottoscritti
il 2 maggio 2001 e il 22 marzo 2001, per favorire lo sviluppo e il riconoscimento
delle competenze linguistiche e delle abilità informatiche, certificate
all'interno delle istituzioni scolastiche secondo standard internazionali
indicati nel quadro di riferimento europeo a cura del Consiglio d'Europa,
nei limiti dei crediti formativi universitari previsti dai regolamenti
dei corsi di studi;
Premesso che:
- l'USR-Direzione Generale realizzare i propri compiti istituzionali
di indirizzo, orientamento e supporto alle istituzioni scolastiche,
mediante l'assegnazione alle stesse di risorse di personale e finanziarie
e la promozione di azioni di ricerca, formazione e verifica degli esiti
formativi, avvalendosi della collaborazione dell'IRRE e degli organismi
tecnici nazionali (INDIRE, INVALSI). Tali azioni sono promosse nel quadro
di rapporti sistematici con le amministrazioni regionali e locali, con
le Università e le agenzie formative;
- l'IRRE, nell'ambito delle linee programmatiche definite dall'Ufficio
Scolastico Regionale svolge attività di ricerca nell'ambito didattico
- pedagogico e della formazione del personale della scuola, realizzando
funzioni di consulenza alle istituzioni scolastiche, alle loro reti
e consorzi, nonché agli uffici dell'amministrazione scolastica,
avvalendosi della collaborazione di istituzioni scientifiche, agenzie
formative e Università;
- l'Università, tramite le sue Facoltà, è responsabile
della formazione iniziale del personale della scuola anche mediante
la realizzazione di laboratori e tirocini in ambiti scolastici, in collaborazione
con l'amministrazione scolastica, enti ed agenzie formative, e può
impegnarsi per qualificare l'aggiornamento professionale in ambito disciplinare
e didattico, nonché per la formazione di insegnanti interessati
ad assumere responsabilità e funzioni di supporto per lo sviluppo
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- l'Università opera nel settore della didattica innovativa,
attraverso la realizzazione di progetti per l'utilizzo delle nuove tecnologie
didattiche e della multimedialità, attraverso metodologie di
insegnamento a distanza, finalizzate a potenziare le conoscenze in campo
scientifico, valorizzando le risorse museali del sistema universitario;
- l'USR, l'IRRE e l'Università sono impegnati a sviluppare progetti
finalizzati a migliorare l'efficacia dell'azione di orientamento, al
fine di garantire la possibilità degli studenti di effettuare
scelte consapevoli, estendendo le iniziative supportate da sistemi di
comunicazione telematici e multimediali, avvalendosi delle risorse messe
a disposizione dal mondo della scuola;
- l'USR, l'IRRE e l'Università hanno interesse a collaborare
per migliorare l'orientamento pre-universitario, per progettare azioni
che diano maggior valenza ai percorsi formativi delle scuole medie secondarie
laddove sono attuati progetti che assicurano allo studente la conoscenza
di una o più lingue straniere dell'area europea e/o di abilità
informatiche e per promuovere e sviluppare strumenti multimediali e
l'e-learning; in tale prospettiva l'Università ha stabilito di
riconoscere come livello minimo di conoscenza delle lingue straniere
e delle abilità informatiche, rispettivamente, il livello "B1"
e la Patente informatica;
Considerata:
l'opportunità di promuovere, nel rispetto delle rispettive autonomie
e in via sperimentale, attività di comune interesse per le finalità
sopra descritte, da realizzarsi congiuntamente anche mediante progetti
ed iniziative pilota, ponendo a disposizione le risorse professionali,
finanziarie e strumentali necessarie;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1 Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo
d'intesa.
CAPO I
Formazione degli Insegnanti
Art.2 La collaborazione tra USR, IRRE e Università, si
esplica nei seguenti campi:
- la ricerca disciplinare, didattica e metodologica a sostegno dei processi
di innovazione curricolare e di qualificazione avanzata del personale
dirigente, docente e amministrativo;
- la consulenza scientifica alle istituzioni scolastiche per interventi
connessi all'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- la formazione iniziale degli insegnanti, con particolare riferimento
alla organizzazione di laboratori e tirocini, per favorire la collaborazione
con le realtà scolastiche e formative;
la formazione in servizio in aree di eccellenza, con particolare riferimento
alla esplorazione di nuove funzioni e figure specialistiche connesse
con l'ampliamento ed il sostegno all'offerta formativa delle scuole;
- la ricerca di metodologie innovative per la formazione, lo studio
di sistemi di valutazione e certificazione delle competenze, l'utilizzazione
delle nuove tecnologie e dei sistemi di documentazione, informazione
e comunicazione a distanza.
Art.3 Nelle more della piena attuazione di quanto previsto dall'art.
5 della legge 53/2003, l'Università partecipa all'iniziativa
con le seguenti Facoltà: Scienze della formazione, Scienze Motorie,
Scienze politiche, Lettere e filosofa, Psicologia, Ingegneria, Lingue
e letterature straniere, Scienze matematiche fisiche e naturale, con
priorità per le strutture che si candidano a collaborare alla
formazione di nuove figure e funzioni professionali, quali il tutor
dell'innovazione organizzativa e il tutor per la promozione delle azioni
di rete.
L'adesione di altre Facoltà eventualmente interessate sarà
possibile attraverso scambio di note fra le Parti.
Art.4 Le Parti demandano ad accordi specifici l'attuazione di
progetti determinati rientranti nei predetti ambiti di collaborazione.
I progetti che coinvolgono le Facoltà dovranno essere approvati
dagli Organi Accademici competenti.
Art.5 Per l'attuazione degli obiettivi riguardanti la formazione
degli insegnanti, di cui al presente Capo, è costituito un Comitato
Guida composto da sei rappresentanti degli enti sottoscrittori: due
per ogni Ente. La presidenza del comitato è affidata a rotazione
annuale ai rappresentanti degli enti sottoscrittori.
Spetta al Comitato definire il quadro programmatico delle iniziative
attinenti i temi di interesse del protocollo, valutarne i criteri di
fattibilità ivi comprese le modalità di reperimento delle
risorse finanziarie.
CAPO II
Orientamento, riconoscimento crediti formativi,
multimedialità ed e-learning
Art.6 L'USR, l'IRRE e l 'Università intendono, inoltre,
collaborare nei seguenti ambiti:
- riconoscimento in crediti formativi universitari delle competenze
linguistiche e delle abilità informatiche, entrambe rispondenti
a standard riconosciuti a livello europeo, acquisite al termine di programmi
formativi che rilasciano apposita certificazione;
- orientamento pre-universitario;
- sviluppo delle metodologie multimediali e dell'e-learning come strumenti
privilegiati di apprendimento e di diffusione della conoscenza del patrimonio
storico artistico dell'Università.
Art.7 L'Università si impegna a riconoscere come crediti
formativi universitari, nei limiti previsti per la formazione di base
dal Regolamento del corso di studi di iscrizione dello studente, le
competenze informatiche e le conoscenze linguistiche debitamente certificate.
L'Università, in accordo con le Parti, potrà mettere a
disposizione delle istituzioni scolastiche i servizi per l'apprendimento
a distanza delle lingue straniere.
L'individuazione delle certificazioni riconosciute per l'acquisizione
dei crediti formativi universitari e le modalità di utilizzo
dei servizi linguistici, saranno oggetto di specifici accordi fra l'Università
e le istituzioni scolastiche interessate.
Art.8 L'Università, l'IRRE e l'USR si impegnano a collaborare
ad iniziative coordinate in materia di orientamento. In fase di avvio
della sperimentazione l'Università si impegna a mettere a disposizione
delle istituzioni scolastiche mezzi adeguati di preparazione nel settore
scientifico, fisico e matematico.
Le ulteriori azioni saranno realizzate progressivamente tramite specifici
progetti concordati fra l'Università e le parti interessate.
Tali azioni dovranno essere ispirate alle seguenti linee guida:
- favorire la realizzazione di progetti e servizi di orientamento rivolti
a studenti della Scuola Secondaria Superiore dal penultimo anno di corso,
anche attraverso strumenti di autovalutazione che consentano di individuare
sia le attitudini personali sia le eventuali lacune di preparazione,
prima di affrontare gli studi universitari prescelti;
- prevedere, tra gli strumenti di autovalutazione attitudinale, un questionario
on-line per gli studenti, che dia immediato riscontro del risultato,
indirizzando alla scelta del percorso di studi più idoneo;
- sviluppare lo studio e la realizzazione di moduli di didattica orientativa
e strumenti di orientamento rivolti a docenti che operano nella scuola
secondaria superiore.
I progetti che definiranno le attività da intraprendere dovranno
prevedere anche i rispettivi impegni economico-finanziari.
Per l'acquisizione delle risorse necessarie si potrà prevedere
l'adesione di altri enti, mediante intese interistituzionali anche con
la Regione Emilia-Romagna, con la possibilità di usufruire di
risorse finanziarie eventualmente messe a disposizione dal Fondo Sociale
Europeo.
Art.9 Sul tema della formazione multimediale e dell'e-learning
le Parti concordano sulle seguenti azioni prioritarie, tenuto conto
del ruolo di ricerca, di informazione e di divulgazione svolto dall'Università
nel settore dell'innovazione delle tecnologie e dei modelli didattici:
- la definizione concordata di un pacchetto di argomenti da sviluppare
nell'ambito di concomitanti azioni a livello locale rivolte agli studenti
della fascia pre-universitaria;
- l'utilizzo di metodologie multimediali e dell'e-learning nell'ambito
della formazione permanente degli insegnanti;
- l'incentivazione della diffusione della cultura scientifica attraverso
una effettiva apertura delle collezioni scientifiche dei musei universitari
anche agli studenti delle scuole superiori, mediante azioni combinate
fra visite guidate e iniziative innovative, quali l'e-learning, da definire
in uno specifico progetto che dovrà privilegiare la conoscenza
da parte dello studente del patrimonio museale scientifico artistico
universitario.
In particolare, gli Istituti scolastici della Regione potranno accedere
on-line al patrimonio di conoscenze scientifiche, storiche e artistiche
predisposto dai musei e dai centri di ricerca dell'Università
di Bologna.
Art.10 Per l'applicazione e lo sviluppo delle iniziative di
cui al presente Capo II si istituisce un Comitato Tecnico paritetico
così composto: per l'Università, dal Prorettore alla Didattica
(quale delegato del Rettore), con funzioni di presidente, e da un membro
designato dalla Commissione Didattica di Ateneo; per l'Ufficio Scolastico
Regionale dal Direttore Generale (o da suo delegato) e da un membro
designato dal Direttore Generale; per l'Istituto Regionale di Ricerca
Educativa per l'Emilia Romagna, il Presidente (o suo delegato) e un
membro designato dallo stesso.
Spetta al Comitato paritetico definire il quadro programmatico delle
iniziative attinenti i temi di interesse da sviluppare, valutarne i
criteri di fattibilità, comprese le modalità di reperimento
delle risorse finanziarie.
CAPO III
Disposizioni finali
Art.11 L'Università, l'USR e l'IRRE, ciascuna per la
propria parte, favoriranno le attività e i progetti di cui ai
precedenti articoli impegnandosi, inoltre, a una reciproca e costante
informazione sugli argomenti oggetto del Protocollo. Individuati i soggetti
e le modalità più opportune, stipuleranno di volta in
volta specifici accordi con esplicito riferimento al presente atto.
A questo scopo si potranno coinvolgere ulteriori partner, anche per
reperire adeguati finanziamenti.
L'applicazione del presente protocollo è valida per tutte le
sedi dell'Alma Mater Studiorum -Università di Bologna; ad essa
faranno riferimento tutte le iniziative proposte al Comitato di cui
al precedente articolo 9. I progetti saranno sottoposti all'approvazione
degli organi accademici, per gli impegni dell'Università. Le
istituzioni scolastiche aderiranno sulla base delle autonome determinazioni
degli organi collegiali competenti.
Art.12 I Comitati di cui ai precedenti artt.5 e 10, per la progettazione
e la realizzazione dei progetti riguardanti le tematiche di rispettiva
competenza, potranno avvalersi della collaborazione di Gruppi di lavoro
appositamente individuati.
Art.13 - Le Parti si riservano di adeguare quanto concordato
in materia di formazione degli insegnanti (Capo I del presente protocollo)
alle disposizioni attuative che saranno emanate ai sensi dell'art. 5
della citata legge 53/2003.
Art.14 Il presente Protocollo decorre dalla data sotto indicata
e ha la durata di tre anni. Al termine di tale periodo, sarà
automaticamente rinnovato salvo disdetta da comunicarsi da una delle
Parti entro tre mesi rispetto alla scadenza del termine.
per l'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Il Direttore Generale
(Dott.ssa Lucrezia Stellacci)
per l'Università di Bologna Il Rettore (Prof. Pier Ugo Calzolari)
per l'Istituto Regionale di Ricerca Educativa Emilia Romagna Il Presidente
(Prof. Franco Frabboni)
|