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Home > Rete per l'orientamento > Gli accordi a livello regionale > USR E. R. - IRRE E.R. - Università Alma Mater


PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA
E
L'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA EDUCATIVA
PER L'EMILIA ROMAGNA
E
L'ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

26 settembre 2003

Visti:

- il DPR 6 novembre 2000, n. 347 recante norme per l'organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, in particolare l'art. 6 che istituisce l'Ufficio Scolastico Regionale, come autonomo centro di responsabilità amministrativa, con il compito di vigilare sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati, anche mediante la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio, avvalendosi della collaborazione dell'IRRE;
- il D.P.R 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, in particolare il comma 8 dell'art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di "stipulare convenzioni con Università statali o private" che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi;
- il DPR 6 marzo 2001, n. 190 che, nel definire l'organizzazione degli Istituti Regionali di Ricerca Educativa, prevede che gli istituti per lo svolgimento dei loro compiti si coordinano con le Università, le altre agenzie formative e gli istituti nazionali per la documentazione e la valutazione;
- la legge 19 novembre 1990, n. 341 concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, che affida alle Università compiti di formazione degli insegnanti e di preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico nelle diverse aree disciplinari, oltre alle attività di orientamento per l'iscrizione all'università,
- il Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei e che prevede fra l'altro la possibilità per le università di riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- la legge del 28 marzo 2003, n.53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale", ed in particolare l'art. 5 che individua strutture didattiche di ateneo o d'interateneo al fine di promuovere "centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti" e curare "anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative";.
- i Protocolli d'intesa fra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), sottoscritti il 2 maggio 2001 e il 22 marzo 2001, per favorire lo sviluppo e il riconoscimento delle competenze linguistiche e delle abilità informatiche, certificate all'interno delle istituzioni scolastiche secondo standard internazionali indicati nel quadro di riferimento europeo a cura del Consiglio d'Europa, nei limiti dei crediti formativi universitari previsti dai regolamenti dei corsi di studi;

Premesso che:

- l'USR-Direzione Generale realizzare i propri compiti istituzionali di indirizzo, orientamento e supporto alle istituzioni scolastiche, mediante l'assegnazione alle stesse di risorse di personale e finanziarie e la promozione di azioni di ricerca, formazione e verifica degli esiti formativi, avvalendosi della collaborazione dell'IRRE e degli organismi tecnici nazionali (INDIRE, INVALSI). Tali azioni sono promosse nel quadro di rapporti sistematici con le amministrazioni regionali e locali, con le Università e le agenzie formative;
- l'IRRE, nell'ambito delle linee programmatiche definite dall'Ufficio Scolastico Regionale svolge attività di ricerca nell'ambito didattico - pedagogico e della formazione del personale della scuola, realizzando funzioni di consulenza alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, nonché agli uffici dell'amministrazione scolastica, avvalendosi della collaborazione di istituzioni scientifiche, agenzie formative e Università;
- l'Università, tramite le sue Facoltà, è responsabile della formazione iniziale del personale della scuola anche mediante la realizzazione di laboratori e tirocini in ambiti scolastici, in collaborazione con l'amministrazione scolastica, enti ed agenzie formative, e può impegnarsi per qualificare l'aggiornamento professionale in ambito disciplinare e didattico, nonché per la formazione di insegnanti interessati ad assumere responsabilità e funzioni di supporto per lo sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- l'Università opera nel settore della didattica innovativa, attraverso la realizzazione di progetti per l'utilizzo delle nuove tecnologie didattiche e della multimedialità, attraverso metodologie di insegnamento a distanza, finalizzate a potenziare le conoscenze in campo scientifico, valorizzando le risorse museali del sistema universitario;
- l'USR, l'IRRE e l'Università sono impegnati a sviluppare progetti finalizzati a migliorare l'efficacia dell'azione di orientamento, al fine di garantire la possibilità degli studenti di effettuare scelte consapevoli, estendendo le iniziative supportate da sistemi di comunicazione telematici e multimediali, avvalendosi delle risorse messe a disposizione dal mondo della scuola;
- l'USR, l'IRRE e l'Università hanno interesse a collaborare per migliorare l'orientamento pre-universitario, per progettare azioni che diano maggior valenza ai percorsi formativi delle scuole medie secondarie laddove sono attuati progetti che assicurano allo studente la conoscenza di una o più lingue straniere dell'area europea e/o di abilità informatiche e per promuovere e sviluppare strumenti multimediali e l'e-learning; in tale prospettiva l'Università ha stabilito di riconoscere come livello minimo di conoscenza delle lingue straniere e delle abilità informatiche, rispettivamente, il livello "B1" e la Patente informatica;

Considerata:

l'opportunità di promuovere, nel rispetto delle rispettive autonomie e in via sperimentale, attività di comune interesse per le finalità sopra descritte, da realizzarsi congiuntamente anche mediante progetti ed iniziative pilota, ponendo a disposizione le risorse professionali, finanziarie e strumentali necessarie;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

CAPO I
Formazione degli Insegnanti

Art.2 La collaborazione tra USR, IRRE e Università, si esplica nei seguenti campi:
- la ricerca disciplinare, didattica e metodologica a sostegno dei processi di innovazione curricolare e di qualificazione avanzata del personale dirigente, docente e amministrativo;
- la consulenza scientifica alle istituzioni scolastiche per interventi connessi all'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- la formazione iniziale degli insegnanti, con particolare riferimento alla organizzazione di laboratori e tirocini, per favorire la collaborazione con le realtà scolastiche e formative;
la formazione in servizio in aree di eccellenza, con particolare riferimento alla esplorazione di nuove funzioni e figure specialistiche connesse con l'ampliamento ed il sostegno all'offerta formativa delle scuole;
- la ricerca di metodologie innovative per la formazione, lo studio di sistemi di valutazione e certificazione delle competenze, l'utilizzazione delle nuove tecnologie e dei sistemi di documentazione, informazione e comunicazione a distanza.

Art.3 Nelle more della piena attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della legge 53/2003, l'Università partecipa all'iniziativa con le seguenti Facoltà: Scienze della formazione, Scienze Motorie, Scienze politiche, Lettere e filosofa, Psicologia, Ingegneria, Lingue e letterature straniere, Scienze matematiche fisiche e naturale, con priorità per le strutture che si candidano a collaborare alla formazione di nuove figure e funzioni professionali, quali il tutor dell'innovazione organizzativa e il tutor per la promozione delle azioni di rete.
L'adesione di altre Facoltà eventualmente interessate sarà possibile attraverso scambio di note fra le Parti.

Art.4 Le Parti demandano ad accordi specifici l'attuazione di progetti determinati rientranti nei predetti ambiti di collaborazione.
I progetti che coinvolgono le Facoltà dovranno essere approvati dagli Organi Accademici competenti.

Art.5 Per l'attuazione degli obiettivi riguardanti la formazione degli insegnanti, di cui al presente Capo, è costituito un Comitato Guida composto da sei rappresentanti degli enti sottoscrittori: due per ogni Ente. La presidenza del comitato è affidata a rotazione annuale ai rappresentanti degli enti sottoscrittori.
Spetta al Comitato definire il quadro programmatico delle iniziative attinenti i temi di interesse del protocollo, valutarne i criteri di fattibilità ivi comprese le modalità di reperimento delle risorse finanziarie.

CAPO II
Orientamento, riconoscimento crediti formativi,
multimedialità ed e-learning

Art.6 L'USR, l'IRRE e l 'Università intendono, inoltre, collaborare nei seguenti ambiti:
- riconoscimento in crediti formativi universitari delle competenze linguistiche e delle abilità informatiche, entrambe rispondenti a standard riconosciuti a livello europeo, acquisite al termine di programmi formativi che rilasciano apposita certificazione;
- orientamento pre-universitario;
- sviluppo delle metodologie multimediali e dell'e-learning come strumenti privilegiati di apprendimento e di diffusione della conoscenza del patrimonio storico artistico dell'Università.

Art.7 L'Università si impegna a riconoscere come crediti formativi universitari, nei limiti previsti per la formazione di base dal Regolamento del corso di studi di iscrizione dello studente, le competenze informatiche e le conoscenze linguistiche debitamente certificate.
L'Università, in accordo con le Parti, potrà mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche i servizi per l'apprendimento a distanza delle lingue straniere.
L'individuazione delle certificazioni riconosciute per l'acquisizione dei crediti formativi universitari e le modalità di utilizzo dei servizi linguistici, saranno oggetto di specifici accordi fra l'Università e le istituzioni scolastiche interessate.

Art.8 L'Università, l'IRRE e l'USR si impegnano a collaborare ad iniziative coordinate in materia di orientamento. In fase di avvio della sperimentazione l'Università si impegna a mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche mezzi adeguati di preparazione nel settore scientifico, fisico e matematico.
Le ulteriori azioni saranno realizzate progressivamente tramite specifici progetti concordati fra l'Università e le parti interessate.
Tali azioni dovranno essere ispirate alle seguenti linee guida:
- favorire la realizzazione di progetti e servizi di orientamento rivolti a studenti della Scuola Secondaria Superiore dal penultimo anno di corso, anche attraverso strumenti di autovalutazione che consentano di individuare sia le attitudini personali sia le eventuali lacune di preparazione, prima di affrontare gli studi universitari prescelti;
- prevedere, tra gli strumenti di autovalutazione attitudinale, un questionario on-line per gli studenti, che dia immediato riscontro del risultato, indirizzando alla scelta del percorso di studi più idoneo;
- sviluppare lo studio e la realizzazione di moduli di didattica orientativa e strumenti di orientamento rivolti a docenti che operano nella scuola secondaria superiore.
I progetti che definiranno le attività da intraprendere dovranno prevedere anche i rispettivi impegni economico-finanziari.
Per l'acquisizione delle risorse necessarie si potrà prevedere l'adesione di altri enti, mediante intese interistituzionali anche con la Regione Emilia-Romagna, con la possibilità di usufruire di risorse finanziarie eventualmente messe a disposizione dal Fondo Sociale Europeo.

Art.9 Sul tema della formazione multimediale e dell'e-learning le Parti concordano sulle seguenti azioni prioritarie, tenuto conto del ruolo di ricerca, di informazione e di divulgazione svolto dall'Università nel settore dell'innovazione delle tecnologie e dei modelli didattici:
- la definizione concordata di un pacchetto di argomenti da sviluppare nell'ambito di concomitanti azioni a livello locale rivolte agli studenti della fascia pre-universitaria;
- l'utilizzo di metodologie multimediali e dell'e-learning nell'ambito della formazione permanente degli insegnanti;
- l'incentivazione della diffusione della cultura scientifica attraverso una effettiva apertura delle collezioni scientifiche dei musei universitari anche agli studenti delle scuole superiori, mediante azioni combinate fra visite guidate e iniziative innovative, quali l'e-learning, da definire in uno specifico progetto che dovrà privilegiare la conoscenza da parte dello studente del patrimonio museale scientifico artistico universitario.
In particolare, gli Istituti scolastici della Regione potranno accedere on-line al patrimonio di conoscenze scientifiche, storiche e artistiche predisposto dai musei e dai centri di ricerca dell'Università di Bologna.

Art.10 Per l'applicazione e lo sviluppo delle iniziative di cui al presente Capo II si istituisce un Comitato Tecnico paritetico così composto: per l'Università, dal Prorettore alla Didattica (quale delegato del Rettore), con funzioni di presidente, e da un membro designato dalla Commissione Didattica di Ateneo; per l'Ufficio Scolastico Regionale dal Direttore Generale (o da suo delegato) e da un membro designato dal Direttore Generale; per l'Istituto Regionale di Ricerca Educativa per l'Emilia Romagna, il Presidente (o suo delegato) e un membro designato dallo stesso.
Spetta al Comitato paritetico definire il quadro programmatico delle iniziative attinenti i temi di interesse da sviluppare, valutarne i criteri di fattibilità, comprese le modalità di reperimento delle risorse finanziarie.


CAPO III
Disposizioni finali

Art.11 L'Università, l'USR e l'IRRE, ciascuna per la propria parte, favoriranno le attività e i progetti di cui ai precedenti articoli impegnandosi, inoltre, a una reciproca e costante informazione sugli argomenti oggetto del Protocollo. Individuati i soggetti e le modalità più opportune, stipuleranno di volta in volta specifici accordi con esplicito riferimento al presente atto. A questo scopo si potranno coinvolgere ulteriori partner, anche per reperire adeguati finanziamenti.
L'applicazione del presente protocollo è valida per tutte le sedi dell'Alma Mater Studiorum -Università di Bologna; ad essa faranno riferimento tutte le iniziative proposte al Comitato di cui al precedente articolo 9. I progetti saranno sottoposti all'approvazione degli organi accademici, per gli impegni dell'Università. Le istituzioni scolastiche aderiranno sulla base delle autonome determinazioni degli organi collegiali competenti.

Art.12 I Comitati di cui ai precedenti artt.5 e 10, per la progettazione e la realizzazione dei progetti riguardanti le tematiche di rispettiva competenza, potranno avvalersi della collaborazione di Gruppi di lavoro appositamente individuati.

Art.13 - Le Parti si riservano di adeguare quanto concordato in materia di formazione degli insegnanti (Capo I del presente protocollo) alle disposizioni attuative che saranno emanate ai sensi dell'art. 5 della citata legge 53/2003.

Art.14 Il presente Protocollo decorre dalla data sotto indicata e ha la durata di tre anni. Al termine di tale periodo, sarà automaticamente rinnovato salvo disdetta da comunicarsi da una delle Parti entro tre mesi rispetto alla scadenza del termine.

per l'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Il Direttore Generale (Dott.ssa Lucrezia Stellacci)
per l'Università di Bologna Il Rettore (Prof. Pier Ugo Calzolari)
per l'Istituto Regionale di Ricerca Educativa Emilia Romagna Il Presidente (Prof. Franco Frabboni)