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Accreditamento e figure professionali:
il nodo del dibattito
Pier Giovanni Bresciani
Studio Meta & Associati
Alcuni richiami
Una forma "sostanziale" di accreditamento (nel senso di
"discriminazione tra soggetti erogatori di formazione/servizi in
base al possesso di determinati requisiti") c'è sempre stata.
Ci sono sempre "sostanzialmente" stati anche standard di prodotto/servizio
(es. le caratteristiche del corso di formazione) e di competenza/professionalità
degli operatori: che cosa è cambiato, quindi, e cosa cambia,
quindi, in prospettiva? Alcune ipotesi:
- Esigenze di definizione di standard per il sistema ("riduzione
della complessità del sistema").
- Esigenze di "riduzione della complessità decisionale"
per l'Ente Pubblico di programmazione.
- Esigenze di "regolazione dell'accesso" alle risorse disponibili.
- Esigenze di "garanzia di qualità" rispetto alla
domanda (individui, famiglie, etc.) ed alla società nel suo
complesso.
- Esigenze di "selezione e riduzione degli organismi dell'offerta".
- Esigenze di equità sociale.
- Esigenze di aumento della "credibilità sociale"
del sistema.
- Esigenze di qualificazione dell'offerta.
Definizione di accreditamento come "riconoscimento di seconda
parte", e distinzione da altre forme di riconoscimento (autodichiarazione
"di prima parte"; certificazione "di terza parte").
L'accreditamento costituisce, tipicamente, un riconoscimento "di
seconda parte", nel quale il cliente di un prodotto-servizio definisce
i criteri ed i parametri in base ai quali scegliere i soggetti titolati
a entrare a fare parte dell' "elenco dei fornitori", sulla
base dell'accertamento di determinate caratteristiche di qualità.
Il tipico riconoscimento "di terza parte" è invece
costituito dala certificazione di qualità del tipo di quella
definita dalle norme ISO-UNI, in base alle quali un soggetto "terzo"
a ciò specificamente autorizzato definisce i criteri di qualità
dei soggetti che operano in un determinato settore, e ne verifica periodicamente
l'osservanza da parte dei soggetti "certificati".
Infine, un riconoscimento "di prima parte" è tipicamente
costituito dalle diverse forme di "autocertificazione" possibili
e praticate, in base alle quali un soggetto "dichiara" le
proprie caratteristiche di qualità in base ad una scelta soggettiva
e senza particolari riscontri.
Finalità "istituzionale" ed effetti possibili dell'accreditamento.
La logica fondante dei sistemi di accreditamento è per sua stessa
natura discriminante: tali sistemi dovrebbero servire a discriminare,
cioè a separare, a distinguere i soggetti che possiedono determinate
caratteristiche (requisiti) da quelli che non le possiedono.
Ciò vale in generale e vale con specifico riferimento ai sistemi
di accreditamento introdotti nell'ambito dei sistemi di formazione e
orientamento regionali.
In quest'ambito la possibilità di disporre di un elenco di soggetti
gestori di iniziative di formazione e di orientamento, che siano accreditati
(cioè preventivamente sottoposti a procedure che tendono ad accertare
il possesso di determinati requisiti) consente ai soggetti di programmazione
(Regioni e Province nel caso in cui la programmazione è funzione
delegata, oppure Province Autonome) di selezionare l'offerta di formazione
e orientamento (o, in altri termini, di programmare l'utilizzo dei finanziamenti
pubblici a ciò dedicati) sulla base di determinate e predefinite
"garanzie" preventive.
Per se stessi, i sistemi di accreditamento non garantiscono, in assoluto,
la qualità della formazione erogata: piuttosto assicurano al
soggetto di programmazione, in termini relativi, che il soggetto che
erogherà servizi di formazione (o di orientamento) possiede requisiti
tali da aumentare la probabilità di esito positivo degli stessi.
I sistemi di accreditamento sono, quindi, centrati sulle caratteristiche
(requisiti) che i soggetti di programmazione reputano dover essere necessariamente
in possesso dei soggetti gestori, al fine di aumentare la probabilità
di erogare servizi di formazione e di orientamento considerati qualitativamente
adeguati.
Il soggetto gestore che intende accreditarsi produce al soggetto di
programmazione (e quindi al soggetto dal quale dipende la decisione
relativa all'approvazione e al finanziamento dell'attività) la
documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti considerati
necessari.
L'accertamento, da parte del soggetto di programmazione, dell'effettivo
possesso dei requisiti dichiarati (da parte del soggetto gestore) dovrebbe
sancire "l'affidabilità" di quest'ultimo.
Il sistema di accreditamento si basa su scelte discrezionali, nel senso
che dipende dalla discrezionalità del soggetto di programmazione
(in linea di principio "assoluta" a livello nazionale, e perciò
stesso "limitata" invece -se pure in qualche modo consensualmente-
a livello regionale/provinciale) individuare e selezionare quei requisiti
sulla base dei quali è possibile giudicare l'affidabilità
di un soggetto; requisiti intesi come condizioni ritenute necessarie
a tutela delle scelte del soggetto di programmazione e, conseguentemente,
a tutela dell'utente finale.
In sintesi, per loro natura, i sistemi di accreditamento hanno una funzione
di "barriera in ingresso" al sistema della formazione finanziata,
barriera che deve fungere da garanzia e da strumento per assicurare
preventivamente la "qualità" (intesa come "affidabilità")
dei soggetti gestori di interventi di formazione e di orientamento finanziati
con risorse pubbliche.
In questo senso, l'affidabilità del soggetto gestore costituisce
una sorta di "proxy" della qualità dell'intervento
formativo da questo erogato.
Se questa è la finalità "istituzionale" del
sistema di accreditamento, gli "effetti" dello stesso possono
essere diversi, collocati su diversi piani (cfr. anche i diversi tipi
di "esigenze" in precedenza indicati: miglioramento della
qualità dell'offerta; etc.): è importante però
mantenere la distinzione tra finalità "istituzionali"
direttamente perseguite dal sistema ed effetti "indiretti".
Gli elementi di riferimento normativo-istituzionale
Il decreto ministeriale 166/2001 (che fa seguito all'accordo in Conferenza
Stato-Regioni del febbraio 2000)
Il modello organizzativo, gestionale ed operativo elaborato dall'ISFOL
(giugno 2002)
Gli indirizzi e le norme della Regione Emilia-Romagna in materia di
revisione ed integrazione del sistema regionale di accreditamento (in
corso di perfezionamento)
Le dimensioni affrontate dal D.M. 166/2001
- Definizione di accreditamento ("atto con cui una amministrazione
pubblica competente riconosce ad un organismo la possibilità
di proporre e realizzare interventi di formazione e orientamento finanziati
con risorse pubbliche, attraverso l'introduzione di standard di qualità,
secondo parametri oggettivi, finalizzati in ultima istanza a realizzare
politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane")
- Ambiti di applicazione (definizione di "orientamento:
interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzati
a promuovere l'autoorientamento e a supportare la definizione di percorsi
professionali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento
occupazionale" e definizione di "formazione: interventi
di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione,
aggiornamento, realizzati con sistemi che usano metodologie in presenza
e/o a distanza")
- Destinatari (ed esclusi: soggetti che non richiedono finanziamenti
pubblici; imprese per interventi rivolti al proprio personale; aziende
ospitanti stage e tirocini; strutture che erogano assistenza tecnica)
- Soggetti responsabili (Regioni)
- Tipologie di accreditamento (per ambiti: a) orientamento; b) formazione
professionale -OF;FS;FC; c) aree trasversali -svantaggio; adulti disoccupati)
- Struttura dell'accreditamento (proprietà=prerequisiti di
input e di processo, e requisiti di performance; riguardano capacità
gestionali e logistiche; situazione economica; competenze professionali;
livelli di efficacia e di efficienza raggiunti; interrelazioni maturate
con il sistema sociale e produttivo del territorio. Allegati con criteri,
indicatori, parametri, indici/"soglie")
- Rapporto tra accreditamento e certificazione (non equivalenza)
- Procedure
- Durata e validità (annuale)
- Standard minimi di competenza per i formatori.
- 9 "funzioni", corrispondenti ad altrettante ipotesi di
"figure professionali" operanti nell'ambito dell'orientamento
(direzione, amministrazione, analisi del fabbisogno, progettazione,
valutazione, coordinamento, orientamento, docenza, docenza-tutoring);
- 8 "processi" (diagnosi, progettazione, erogazione, monitoraggio
e valutazione, promozione, qualità e ricerca, coordinamento
e direzione, amministrazione);
- 3 "tipologie di servizio" (formazione, orientamento e
inserimento lavorativo)
- L'incrocio di funzioni, processi e tipologie individua 60 "aree
operative" nelle quali si concretizza il "fare orientamento"
(="aree di attività" del modello ISFOL sulle competenze;
restano escluse solo la consulenza orientativa per aree critiche e
il sostegno alla creazione di impresa)
E' prevista la preventiva intesa in Conferenza Stato-Regioni per la
"normazione" di questo aspetto.
- Periodo transitorio (progressiva adozione entro giugno 2003) e accreditamento
provvisorio
La proposta ISFOL
Il modello organizzativo e gestionale (cfr. schemi p.62-65-71-80-81-83)
Gli indicatori ed parametri per l'accreditamento della sede del servizio
di orientamento, con i relativi indici e soglie di accettabilità,
e le relative modalità di verifica (riguardanti le seguenti "proprietà":
capacità gestionali e logistiche; situazione economica e amministrativa;
competenze professionali; livelli di efficacia e di efficienza; interrelazioni
maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio)
I processi e le funzioni professionali necessari per "fare orientamento"
(diagnosi, progettazione, erogazione, monitoraggio, valutazione, promozione,
qualità e ricerca, coordinamento e direzione, amministrazione)
I compiti, le competenze e gli standard di funzione (cfr. schema di
sintesi p.145)
Manca una proposta sulle figure professionali
Elementi di riflessione per la definizione di un sistema di accreditamento
per le strutture di orientamento
Una premessa metodologica: dopo avere definito l'accreditamento, occorre
definire la funzione "generale" di orientamento, e le attività/servizi
nelle quali si concretizza (cfr. relazione Pombeni)
In generale sui servizi:
Servizi "immateriali" ad alta "personality intensity"
("cultura" e competenze)
"Momenti della verità" (situazioni di contatto): difficile
"proceduralizzabilità"
Hard e soft (high tech; high touch; il modello ISFOL sottolinea soprattutto
la dimensione soft)
Pro-sumer: partecipazione dell'utente al "farsi" del servizio
(progettazione; erogazione) e alla sua qualità; alta "relazionalità"
del contesto
Il nodo della conoscenza (sapere), della motivazione (volere), della
competenza (saper fare), delle condizioni (poter fare) dell'utente come
problema cruciale dell'organismo che eroga i servizi di orientamento
In generale sui sistemi ad elevata complessità ed interdipendenza:
Impossibilità/inefficacia del tentativo di controllare e "normare-standardizzare"
tutti i tipi di variabili (strutture; input-risorse, processo, output-prodotti,
outcomes-risultati; organizzazione, "sistema-rete")
Soluzione "possibile": controllare-normare-standardizzare-"assicurare"
essenzialmente, anziché i processi di lavoro e l'organizzazione
delle strutture, la qualità delle risorse in input (standard
di competenze-figure professionali; standard di materiali di consultazione,
banche dati, etc.) e la qualità degli output richiesti (standard
di risultato-servizio); contemporaneamente supportare (anche mediante
tecnostrutture e/o strutture "di secondo livello") la creazione
di reti e di comunità di pratiche, di "luoghi" per
lo scambio di esperienze e il benchmarking (top-down e bottom up: cfr.
proposta ISFOL), l'innovazione, e la riflessione sui modelli organizzativi
(senza "proporne/imporne" uno specifico); attivare un sistema
permanente di analisi dei fabbisogni di competenze, e di monitoraggio
e controllo dei risultati; "presidiare i confini", nel senso
di curare i luoghi ed i processi di contatto tra strutture e sistemi
(cfr. relazione Magagnoli).
In generale sull'orientamento e sul ruolo dei differenti (sub-)sistemi
al riguardo:
A) distinguere tra orientamento come effetto "naturale/spontaneo"
attivato da chiunque si trovi a svolgere un ruolo "significativo"
nello spazio di vita di un soggetto ("non si può non orientare"),
e orientamento come obiettivo/risultato intenzionale di interventi progettati
ad hoc, anche in modo integrato tra loro (interventi di informazione,
consulenza, educazione-formazione, etc.): naturalmente, solo questo
secondo rientra nel campo dell'accreditamento
B) distinguere tra l'orientamento come "effetto" più
o meno diretto di una azione che ha comunque una diversa "finalità
principale" (ovvero mission: ad esempio la formazione; o la preselezione;
o la stessa esperienza di lavoro) e l'orientamento come finalità
esplicita e prevalente di una attività/servizio/struttura (ad
esempio la consulenza orientativa che fa un professionista; l'informazione
che fa in Informagiovani, etc.): anche in questo caso, l'accreditamento
riguarda questa seconda accezione (salvo decisione di derogare a questo
principio).
C) conseguentemente, distinguere tra funzione orientativa intesa come
finalità "istituzionale" intrinseca ("vocazionale")
di ciascun sistema/struttura (e cioè come parte della mission,
e quindi in altre parole come "condizione di efficace/adeguato
esercizio" della propria attività primaria, svolta con risorse
proprie) e funzione orientativa intesa come "servizio" erogato
per altre strutture/sistemi, in un'ottica di indirizzo/programmazione/governo
dell'integrazione e con l'utilizzo di risorse finanziarie UE, del Ministero
o regionali/provinciali.
Sotto questo profilo, nel primo caso (finalità istituzionale
intrinseca) l'accreditamento regionale pare dovere riguardare ("per
competenza") soltanto le strutture che operano nel sistema di formazione
professionale, mentre ciascun sistema (scuola, università, servizi
per l'impiego) dovrebbe "eticamente" e funzionalmente fare
fronte direttamente (e quindi anche con risorse proprie) alla esigenza
di garantire e migliorare la qualità delle proprie prestazioni.
Naturalmente, anche le strutture degli altri sistemi sarebbero tenute
all'accreditamento qualora, utilizzando opportunità previste
dalle norme di programmazione, ponessero in atto interventi "per
sé", ma che siano considerati "priorità"
per il sistema (cfr. ad esempio alcune attività dei servizi per
l'impiego in questa fase).
Nel secondo caso ("servizio" erogato per altre strutture/sistemi,
con utilizzo di risorse finanziarie UE e regionali/provinciali) l'accreditamento
dovrebbe riguardare qualsiasi struttura, di qualsiasi sistema.
D) distinguere la funzione orientativa "istituzionale" (es.
la didattica orientativa "curricolare" nel caso della scuola)
da un lato dalla attività di orientamento (accoglienza, analisi
delle caratteristiche individuali, informazione, supporto alla elaborazione
di un progetto formativo e/o professionale, accompagnamento e tutorato,
etc.) intesa come parte integrante del percorso formativo del soggetto
(e cioè come "condizione di efficace /adeguato esercizio"
della propria mission educativo-formativa "vocazionale" da
parte della struttura di erogazione) e dall'altro dai "servizi"
di orientamento (di base; specialistici) progettati ed erogati come
"blocchi di attività" autonomi ed autoconsistenti (se
pure anche integrabili in percorsi complessi) "a catalogo"
(e cioè per gli utenti finali) oppure "su commessa"
(e cioè per clienti dello stesso sistema o di altri).
Conformemente a quanto indicato in precedenza, tranne che per il sistema
di formazione professionale (nel quale anche il secondo tipo di accezione
rientra "per competenza" nell'accreditamento), l'unico tipo
di "orientamento" che dovrebbe vincolare le strutture operanti
negli altri sistemi all'accreditamento pare essere quello identificato
dal quarto tipo di accezione (sempre che non intervenga, e sia conforme
agli indirizzi di programmazione pubblica, la richiesta di fruire di
finanziamenti UE e regionali/provinciali anche per iniziative del secondo
tipo).
Più in particolare in riferimento alla situazione dell'orientamento
per come viene prefigurata nel DM 166/2001 e nella proposta ISFOL:
TIPOLOGIA DELLE AZIONI/SERVIZI
Il decreto e la proposta ISFOL assumono a riferimento una specifica
tipologia di azioni orientative (articolata in: accoglienza; informazione
orientativa; formazione orientativa; consulenza orientativa; bilanci
di competenze; counselling): le proposte "tecniche" di una
diversa o più ampia tipologia di azioni (come quella che è
in corso di definizione da parte dell'ATI-cfr. rel. Pombeni) devono
quindi affrontare il problema di armonizzarsi in qualche modo con essa,
e con la tipologia adottata dalla Regione in aderenza al "linguaggio"
adottato dal sistema informativo anche in funzione del monitoraggio
ASSETTO ORGANIZZATIVO
Il decreto prefigura tre situazioni-tipo possibili per l'accreditamento
(cfr. schema p.68 del volume sul modello operativo ISFOL): sede di struttura
orientativa autosufficiente; sede formativa con al proprio interno una
struttura organizzativa autosufficiente (e cioè in grado di "accreditarsi"
per la erogazione di servizi di orientamento); sede formativa con struttura
organizzativa non autosufficiente, ma integrata con una struttura esterna
accreditata pert l'erogazione di servizi orientativi.
La proposta riconosce la legittimità e "inevitabilità"
di una molteplicità "contingente" e "storica"
di modelli organizzativi, ma nello stesso tempo sostiene identificabilità
di principi di base omogenei, e quindi di "elementi organizzativi
standard" (cfr. schemi indicati), che configurano le coordinate
di uno specifico "modello" organizzativo (matriciale e per
progetti)
COMPETENZE, RUOLI, FIGURE PROFESSIONALI
Il decreto, in modo "proceduralmente" corretto, effettua
un "deployment" a partire dai processi di lavoro (diagnosi,
progettazione, etc.) propri del "fare orientamento" e li disarticola
in "aree operative" (sono le "aree di attività"
del modello ISFOL sulle competenze), a loro volta articolate in "compiti"
(che nell'altro modello/linguaggio adottato da ISFOL, vengono invece
definiti "attività"), ciascuno dei quali è correlato
a "competenze".
Le competenze sono poi ricondotte a denominazioni di "funzioni-figure
professionali" che appaiono a "banda larga", e che vengono
anche correlate ai processi indicati (orientatore e analista di fabbisogni
per la diagnosi; progettista, orientatore ed esperti di settore per
la progettazione; operatore dell'accoglienza, orientatore, tutor, formatore,
consulente, psicologo per l'erogazione; valutatore, esperti di settore
per il monitoraggio e la valutazione; orientatore, esperto di relazioni
pubbliche per la promozione; orientatore, coordinatore, direttore per
la qualità e la ricerca; direttore, coordinatore per il coordinamento
e la direzione; responsabile della gestione economico-finanziaria per
l'amministrazione).
La proposta di modello dell'ISFOL assume a riferimento questa parte
del decreto, e la sviluppa ulteriormente (cfr. schema p.145): i "compiti"
vengono descritti in termini di "attività, risorse, output";
le "competenze" vengono descritte in termini di elementi costitutivi
-conoscenze, abilità, comportamenti-, di criteri di valutazione,
di soglia di accettabilità.
Nella proposta ISFOL, quindi, non si affronta (ancora) il nodo della
"definizione" delle figure professionali, che pure era introdotto
dal decreto; la scelta sembra essere quella, per certi versi "realistica"
e sotto un certo profilo paradossalmente "avanzata", già
a suo tempo prefigurata dal modello ISFOL sulle competenze: a partire
da una analisi dei processi in uno specifico ambito professionale (dal
"lavoro indiviso"), identificare le competenze complessivamente
necessarie per la loro realizzazione e il loro sviluppo, lasciando di
volta in volta ai decisori "locali", sulla base delle "contingenze
organizzative" (dimensione della struttura, professionalità
disponibili; assetto strutturale; cultura; rapporto col mercato: tecnologie;
etc.) la scelta di "aggregare" le attività e le competenze
stesse in "ruoli" anche diversi da struttura a struttura.
Si tratta si valutare se questa soluzione (che nel modello ISFOL è
stata adottata probabilmente più per "prudente rinuncia"
che per "scelta") non costituisca, come propendiamo a ritenere,
nel medio periodo un vincolo alla qualificazione del sistema di orientamento,
anziché una risorsa.
D'altra parte, se si pensa (come appare necessario, anche per le "specificità"
richiamate) di consolidare l'identità del "sistema di orientamento"
anche attraverso il consolidamento e lo sviluppo della identità
professionale degli operatori che ai vari livelli e nei vari "sistemi"
vi sono coinvolti, proprio le considerazioni svolte sulle "nuove
esigenze" (e quindi nuove azioni e target) rendono ragione della
opportunità/necessità da un lato di articolare le figure
professionali "dedicate" a quelli che abbiamo chiamato "servizi"
(interni ed esterni ai sistemi), e dall'altro di riconoscere meglio
la "funzione orientativa" di operatori che svolgono un'altra
funzione come principale (es. docenti; formatori; operatori della preselezione).
Questo pone da un lato la questione degli itinerari di formazione per
i "nuovi" operatori, ma pone anche la questione della validazione
e/o certificazione e del riconoscimento delle competenze maturate dagli
operatori del sistema attraverso la propria esperienza professionale
(in una logica simile al VAP -oggi VAE- francese e/o all'APEL inglese):
data la specificità del contesto, tale procedura potrebbe costituire
un momento "esemplare" (e quindi anche di forte impatto quale
occasione di apprendimento) per gli operatori per "sperimentare"
direttamente una "buona pratica" di "accompagnamento"
ad un dispositivo come quello della validazione delle acquisizioni in
un contesto di transizione professionale, che chiama in causa diverse
delle dimensioni cruciali con le quali si troveranno sempre più
a fare i conti in prospettiva (ricostruzioni di percorsi/carriere; elaborazione
di portfolio; certificazioni; etc.).
Alcune suggestioni per la discussione
Una volta ricostruito il quadro delle opzioni istituzionali a livello
nazionale (per il livello regionale nel contesto del seminario cfr.
la rel. Monti), si tratta di identificare una "agenda" delle
questioni-chiave, e cioè dei problemi che richiedono una "presa
di posizione", e quindi una decisione a livello regionale (decisione
la cui imminenza rende cruciale la discussione nel contesto del seminario).
Per punti (alcune suggestioni per diversi di questi punti sono già
state presentate nell'intervento, ed in altre relazioni nell'ambito
del seminario; gli altri punti intendono costituire soprattutto uno
stimolo per il "discussant" regionale e per il dibattito):
Quale rapporto tra orientamento "curricolare", orientamento
come fase del percorso di formazione/inserimento e orientamento come
servizio "autoconsistente" ad hoc?
Quali soggetti sono tenuti ad accreditarsi, anche in considerazione
di ciò?
Per quali tipi di attività/servizi (=quale "tipologia"
degli interventi di orientamento)?
Vanno definiti standard di servizio, relativi a ciascun tipo di azione?
Se sì, cosa devono contenere? In che rapporto stanno con l'esperienza
di standard dei SPI e dell'OP finora maturata in Emilia-Romagna?
Standard di servizi e/o standard di strutture? Quale rapporto deve intercorrere
tra standard di servizio e standard di struttura (=accreditamento)?
Quali "proprietà-caratteristiche-dimensioni" delle
strutture è opportuno/necessario definire in modo standard?
Al fine di rendere "efficace" l'accreditamento rispetto alla
sua finalità "istituzionale", quale rapporto va previsto
tra sistema di accreditamento e sistema delle valutazioni (ex-ante,
in itinere, ex-post)? Quali altre dimensioni di intervento vanno considerate,
eventualmente?
Il modello organizzativo della struttura di erogazione fa parte dello
standard dell'accreditamento? Se sì, quale modello?
Le figure professionali ne fanno parte? Se sì, quali figure?
Come trattare il problema del "riconoscimento delle competenze"
acquisite dagli operatori nell'ambito della propria esperienza professionale?
Quale "processo di implementazione" dell'accreditamento occorre
realizzare per favorire efficacia del sistema?
Dare luogo ad un accreditamento "permanente" (= per periodi
determinati) oppure ad una qualificazione "temporanea" (=per
ogni gara specifica), sostituendo quindi l'accreditamento con il bando
di gara e i relativi "requisiti"? Se sì, per quali
tipi di interventi operare in questo modo (es. solo per i servizi da
affidare in appalto con bando di gara "europeo")? Questo non
rischia forse di affidare "al mercato" e ai suoi soggetti
(anziché sull'Ente pubblico di programmazione) l'obiettivo di
miglioramento e di qualificazione dell'offerta? In questa prospettiva,
come si (ri)definisce il rapporto tra requisiti della struttura, standard
di servizio, ed "equo prezzo" del servizio stesso?
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